1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite Convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia o Città Metropolitana, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. 1bis. Le convenzioni di cui al precedente comma possono prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/ o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie. 3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità a quanto con la stessa stabilito. 4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali e beni di dotazione, e le modalità per il loro riparto tra gli enti partecipanti alla sua scadenza. 5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province o città metropolitana, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni e azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune. |