Comuni Italiani Art. 41 - Divieto di Incarichi e Consulenze. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo IV - La Giunta Comunale
Art. 41 - Divieto di Incarichi e Consulenze
1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni comunque sottoposti al controllo e vigilanza del Comune.
 
Altri Articoli:
Art. 41 Bis - Obblighi di Astensione
Art. 40 - Incompatibilità tra Consigliere Comunale e Assessore
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