1. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale. 2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti individuato secondo i termini di legge. 3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco, fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. |