1. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri comunali, nonché gli amministratori di cui all'art.18 co.2 della legge n.265/99 devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la giunta comunale in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. 2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art.18 co.2 della Legge n.265/99, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni, ed, infine, in osservanza della disciplina dettata dall'art.19 della Legge n. 265/99. |