1. La prima adunanza del Consiglio č convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. L'adunanza č presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, per gli adempimenti previsti, ossia: a) eventuale surroga e convalida degli eletti; b) elezione del Presidente del Consiglio comunale e dei Vice Presidenti; c) comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta; d) (abrogata).2. In caso di avvenuta elezione del Presidente, la seduta prosegue sotto la Presidenza dell'eletto per la trattazione degli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno. 3. La seduta č pubblica e le votazioni sono palesi. Alle votazioni possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute. 4. Č consigliere anziano colui che, nella consultazione elettorale per l'elezione del Consiglio, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi del 4° comma dell'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco. 5. In caso di assenza o impedimento il Consigliere anziano č sostituito dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianitą, occupa il posto immediatamente successivo. |