Comuni Italiani Art. 20 - Attività Ispettive e Commissioni di Indagine. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo III - Il Consiglio Comunale
Art. 20 - Attività Ispettive e Commissioni di Indagine
1. Il Sindaco risponde entro 20 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza secondo le norme regolamentari previste per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati (per l'attuale composizione del Consiglio Comunale si intendono 10 consiglieri), il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

3. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate da apposito regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Prima Adunanza del Consiglio Comunale
Art. 19 - Funzioni di Controllo Politico-Amministrative
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