Comuni Italiani Art. 19 - Funzioni di Controllo Politico-Amministrative. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo III - Il Consiglio Comunale
Art. 19 - Funzioni di Controllo Politico-Amministrative
1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrative, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti, di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e dalla programmazione generale adottata.

4. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti e organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale, dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco, che ne riferisce al Consiglio medesimo.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capace di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - Attività Ispettive e Commissioni di Indagine
Art. 18 - Funzioni di Indirizzo Politico-Amministrativo
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Portici
Provincia di Napoli
Regione Campania
Lista Siti su Portici

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2025 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Napoli: Comune di Pozzuoli Comune di Pompei Lista