Comuni Italiani Art. 13 - Dimissioni, Impedimento e Decadenza del Sindaco.. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo II - Il Sindaco
Art. 13 - Dimissioni, Impedimento e Decadenza del Sindaco.
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Durante tale periodo le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco.

3. In caso di dimissioni presentate dal Sindaco, le stesse diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio comunale, con contestuale nomina di un commissario.

4. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della formale consegna, al Segretario Generale o al Presidente del Consiglio, delle dimissioni indirizzate al Consiglio comunale.

5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

6. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

 
Altri Articoli:
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Art. 12 - Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo
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