Art. 12 - Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi
Statuto Comune di Portici
Titolo II - Gli Organi Elettivi Capo II - Il Sindaco
Art. 12 - Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge.
2. Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.