Comuni Italiani Art. 14 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo II - Il Sindaco
Art. 14 - Mozione di Sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri
comunali assegnati; senza computare a tal fine il Sindaco, viene messa in discussione non prima
di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione approvata determina lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un
Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

 
Altri Articoli:
Art. 15 - Il Vice Sindaco
Art. 13 - Dimissioni, Impedimento e Decadenza del Sindaco.
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