1. E' istituito, presso il Comune e presso ciascuna circoscrizione, l'Ufficio per la visione e acquisizione da parte dei cittadini dei provvedimenti e degli atti dell'Amministrazione. 2. All'Ufficio per la visione e acquisizione èdata notizia di tutti gli atti degli Organi deliberativi dell'Ente. 3. L'Ufficio acquisisce altresì copia dell'albo dei fornitori, dell'elenco delle ditte e dei professionisti di fiducia del Comune. Presso l'ufficio per la visione è istituita l'anagrafe informatizzata degli appalti di opere pubbliche, delle concessioni di opera pubblica e delle forniture. In tale anagrafe dovranno essere censiti, per ciascun appalto, concessione o fornitura, i dati relativi a modalità di affidamento, ditte invitate, aggiudicatario ed ogni altro elemento significativo in ordine al procedimento di conclusione e all'esecuzione delle convenzioni. 4. I cittadini hanno diritto di ottenere, entro il termine di 30 giorni, e con il solo pagamento delle spese, copia integrale di tutti i provvedimenti adottati dal Comune e dalle Circoscrizioni. |