1. I consiglieri comunali e circoscrizionali hanno diritto di prendere visione immediata, presso gli uffici competenti, dei provvedimenti e dei connessi atti preparatori e istruttori. 2. I consiglieri comunali e circoscrizionali hanno diritto di ottenere copia degli atti e provvedimenti di cui al comma precedente, anche se richiesti all'interno di interrogazioni ed interpellanze e anche se provenienti dagli organismi assembleari delle Commissioni Permanenti entro quarantotto ore dalla richiesta, salvi termini pił brevi nei casi di connessione con argomenti posti all'ordine del giorno di adunanze del Consiglio Comunale o Circoscrizionale convocato d'urgenza. |