1. Le modalità di funzionamento dell'Ufficio per la visione e quelle per il rilascio di copia degli atti ai consiglieri comunali e circoscrizionali e ai cittadini sono stabilite con regolamento. 2. Gli atti degli organi comunali sono pubblicati nel Bollettino del Comune secondo le norme del regolamento che ne stabilirà la periodicità ed i contenuti tra i quali si indicano in particolare l'elenco degli atti amministrativi del Comune riguardanti l'assetto del territorio, l'attività edilizia privata, le opere pubbliche dei trasporti pubblici e la salute dei cittadini ed inoltre le delibere di approvazione dei progetti di opere pubbliche, i relativi appalti, concessioni e concessionari, la denominazione delle singole imprese facenti parte di consorzi o di associazioni temporanee di imprese. Inoltre dovrà essere specificata l'opera pubblica e l'oggetto dell'appalto della concessione, la registrazione e gli estremi delle convenzioni. Per l'attività edilizia dovranno essere indicati l'oggetto della concessione edilizia, la sua esatta ubicazione, il proprietario attuale dell'immobile e il nome del progettista e del direttore dei lavori. |