1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. 2. Il regolamento assicura, altresì, ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da. enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. 3. A garanzia dei diritti di informazione dei cittadini, in aggiunta all'Albo pretorio del Comune sarà data notizia di tutti gli atti pubblici mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Comune di cui al precedente art.18, ove istituito. |