Comuni Italiani Art. 18 - Bollettino Ufficiale del Comune. Statuto Comunale di Ischia (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini ischitani

Statuto Comune di Ischia

Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo II - Forme di Partecipazione
Art. 18 - Bollettino Ufficiale del Comune
1. La Giunta Comunale può istituire un bollettino ufficiale del Comune, sul quale, con una periodicità bimestrale, vengono pubblicati gli atti di maggior rilievo e interesse.

2. In particolare sul bollettino sono pubblicati gli atti e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e le ordinanze sindacali per sunti e per oggetti. Sono altresì pubblicati con lo stesso criterio gli atti dei gruppi consiliari come interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

3. Presso il Gabinetto del Sindaco é costituito l'Ufficio che provvede alla redazione del bollettino il cui contenuto sarà portato a conoscenza dei cittadini.

4. Nel bilancio di previsione viene annualmente prevista la somma necessaria per la pubblicazione del Bollettino.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Pubblicità degli Atti
Art. 17 - Istanze, Petizioni e Proposte
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