1. La Giunta Comunale può istituire un bollettino ufficiale del Comune, sul quale, con una periodicità bimestrale, vengono pubblicati gli atti di maggior rilievo e interesse. 2. In particolare sul bollettino sono pubblicati gli atti e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e le ordinanze sindacali per sunti e per oggetti. Sono altresì pubblicati con lo stesso criterio gli atti dei gruppi consiliari come interrogazioni, mozioni e ordini del giorno. 3. Presso il Gabinetto del Sindaco é costituito l'Ufficio che provvede alla redazione del bollettino il cui contenuto sarà portato a conoscenza dei cittadini. 4. Nel bilancio di previsione viene annualmente prevista la somma necessaria per la pubblicazione del Bollettino. |