1. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, anche su semplice richiesta verbale. Egli è tenuto alla riservatezza. 2. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma é disciplinato con il Regolamento. 3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copia degli atti e provvedimenti di cui al comma 1) entro sette giorni lavorativi dalla richiesta, salvi termini più brevi nei casi di connessione con argomenti posti all'ordine del giorno di adunanze del Consiglio comunale convocate d'urgenza, di Commissioni consiliari o Comunali. |