1. Tutti gli atti amministrativi del Comune possono essere visionati dai cittadini, che hanno anche il diritto di ottenerne copia, secondo le modalitą, i costi e le eccezioni stabilite dal Regolamento per il procedimento amministrativo. 2. Tutti i cittadini hanno inoltre, secondo le modalitą che lo stesso Regolamento stabilisce, la facoltą di richiedere al Comune informazioni sullo stato degli atti e procedure che li riguardano. 3. Tali informazioni verranno fornite ai cittadini in modo tempestivo, esatto e completo, per garantire l'osservanza dei principi della trasparenza e dell'imparzialitą. 4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento per il procedimento amministrativo: l'eventuale diniego di accesso deve essere motivato per iscritto entro trenta giorni. Contro di esso, ed in caso di silenzio oltre tale termine, sono ammessi il ricorso al Collegio di tutela civica ed i normali rimedi giurisdizionali. |