1. Il Consiglio Comunale istituisce il Collegio di tutela civica, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal Regolamento per il procedimento amministrativo. 2. Il Collegio di tutela civica ha funzioni di controllo e garanzia. Pertanto, la sua presidenza č attribuita all'opposizione consiliare. 3. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune puņ proporre memoria scritta al Collegio di tutela civica, richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto. 4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della memoria il Collegio di tutela civica, sentito l'interessato e su richiesta dello stesso, propone all'organo comunale che ha adottato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. 5. L'organo competente č obbligato all'emanazione del relativo provvedimento, che puņ anche, con adeguata motivazione, discostarsi dalla proposta del Collegio di tutela civica. |