1. In conformità a quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento per il procedimento amministrativo, l'Amministrazione ha il dovere di concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nei termini di cui al successivo comma, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio. 2. L'Amministrazione determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalla Legge e dai Regolamenti. I termini sono indicati nel Regolamento per il procedimento amministrativo. 3. Il Comune è tenuto a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti mediante comunicazione personale o, nel caso di un numero particolarmente alto di soggetti interessati, con idonee forme di pubblicità. 4. Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ed a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. 5. È consentito ricorso nelle consuete sedi giurisdizionali nel caso che l'Amministrazione ometta gli adempimenti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo. |