1. Al fine di garantire un'idonea partecipazione popolare, nonché un adeguato soddisfacimento di interessi della comunità nel suo insieme o di parte di essa, il Consiglio Comunale può istituire le Consulte di Settore, organi di partecipazione popolare ed espressione delle associazioni di categoria, di formazione sociale, di servizio, umanitarie, filantropiche, culturali e cooperativistiche e delle organizzazioni sindacali, nonché di persone o di Enti che - per la loro specifica competenza - possono offrire un contributo di idee per l'individuazione degli obiettivi programmatici e delle scelte operative del Comune. 2. Le Consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale e restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio che le ha costituite. 3. I compiti delle Consulte debbono essere specificati nei relativi atti istitutivi. 4. Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative di cui al precedente comma 1 e, nell'ambito delle attività che coinvolgono gli interessi di tali associazioni, è obbligato alla consultazione dei loro rappresentanti. 5. Tali associazioni possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la tutela degli interessi collettivi rappresentanti. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro trenta giorni, motivando le ragioni che eventualmente si oppongono al loro accoglimento. In mancanza di tale risposta, è ammesso ricorso al Consiglio Comunale, con inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile. 6. Il Comune assicura alle Associazioni di cui sopra modalità semplificate per l'accesso agli atti amministrativi e per il rilascio di copie. |