1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il comune, in locali idonei facilmente accessibili anche ad inabili; l'amministrazione mette a disposizione i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico, nonché un adeguato numero di personale comunale, scelto d'intesa tra il difensore civico e il direttore generale. 2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato: a) può convocare il responsabile del servizio o del procedimento interessato e richiedere documenti, informazioni e chiarimenti; b) può liberamente consultare gli atti, fare ispezioni ed inchieste, anche con l'assistenza di esperti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio; c) può presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso, previa informazione della data di dette riunioni; d) può invitare l'organo competente ad adottare gli opportuni atti amministrativi; e) segnala al responsabile del procedimento le irregolarità rilevate, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti; f) comunica agli organi sovraordinati o alla magistratura le illegittimità, le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati; g) può richiedere l'apertura di un provvedimento disciplinare nei confronti del responsabile che ha ostacolato le proprie funzioni o che causato l'origine dell'ingiustizia subita dall'istante; h) può sollecitare l'apertura di procedimenti previsti dalla legge in caso di rifiuto dell'amministrazione di seguire le richieste dello stesso, con insoddisfacenti motivazioni; i) riferisce entro 30 (trenta) giorni all'istante, esercitando i poteri di cui alle lettere precedenti. |