1. Il difensore civico rimane in carica tre anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore e può essere rieletto una sola volta . 2. Decade dall'incarico: a) per dimissioni o impedimento grave; b) in caso di revoca, deliberata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi e comprovate violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti c) per sopraggiunte cause di ineleggibilità di cui all'articolo precedente. |