1. Il Comune di Caserta consente lo svolgimento di referendum consultivi, propositivi ed abrogativi, quando lo richiedano un numero di elettori non inferiore al 3% (tre per cento) degli iscritti nelle liste elettorali. 2. I referendum possono essere indetti in tutte le materie di competenza comunale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. 3. Sono escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: - tributi locali e tariffe ;- attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;- argomento su cui è già stato indetto un referendum nell'ultimo triennio;- statuto comunale e regolamento del consiglio comunale;- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi; tutela di minoranze etniche e religiose. 4. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissione, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato. 5. Il referendum è valido se ha partecipato alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto ed il consiglio comunale deve prendere atto del risultato entro 30 (trenta) giorni, provvedendo con atto formale in merito all'oggetto referendario. 6. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno, con un massimo di tre quesiti complessivamente. 7. Il quesito sottoposto a referendum è accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale dei voti validi attribuiti alla risposta negativa e il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa; il consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il mancato recepimento, adeguatamente motivato, delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria. |