1. Il Comune può indire consultazioni popolari, da definire con apposito regolamento, per acquisire pareri e proposte sull'attività amministrativa. 2. Ciascun cittadino può presentare, in forma collettiva, richieste di interesse comune; la petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro dieci giorni, la assegna in esame all'organo competente inviandone copia ai capigruppo consiliari. 3. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone l'organo competente deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione; se nella petizione si richiede discussione in Consiglio Comunale, il Presidente deve iscriverla all'ordine del giorno entro trenta giorni. |