1. Ciascun cittadino ha libero accesso agli atti del comune e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, tranne che esplicite disposizioni di legge ne limitino la consultazione. 2. In caso di diniego da parte del responsabile che ha in deposito l'atto, il cittadino può rinnovare la richiesta al sindaco, il quale deve comunicare le proprie decisioni in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Con apposito regolamento sono stabiliti i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo. |