1. Gli appartenenti alla comunitą cittadina esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta indicati dal regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare presentando un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito. 2. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si determinano, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro sei mesi dal deposito. 3. Uno o pił rappresentanti, in numero massimo di tre, del comitato promotore hanno facoltą di illustrare la proposta alla commissione consiliare competente e alla Giunta Comunale. 4. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. 5. Gli appartenenti alla comunitą cittadina presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di duecento sottoscrizioni, presso il Segretariato Generale. Il Sindaco, entro sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali. Alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attuazione delle pari opportunitą tra uomini e donne, il Sindaco risponde entro trenta giorni dal deposito delle istanze. 6. Singoli appartenenti alla comunitą cittadina o associazioni possono presentare petizioni al Consiglio Comunale e al Sindaco. Il Presidente del Consiglio Comunale o il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, entro sessanta giorni, rispondono per iscritto e inviano copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali. Petizioni e risposte vengono pubblicate sul "Bollettino Comunale". |