Comuni Italiani Articolo 7 - Diritto alla Informazione. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo II - Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti Civici
Articolo 7 - Diritto alla Informazione
1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.

2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consul tabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.

3. Il regolamento:
a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche con mezzi informatici;
b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

4. Al fine di garantire la massima informazione sulle attività del Comune e di assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli appartenenti alla comunità cittadina, l'Amministrazione promuove l'istituzione di Uffici Relazioni con il Pubblico presso i Municipi, i Dipartimenti e gli Uffici extra-dipartimentali aperti al pubblico (1).

5. L'Ufficio Diritti dei Cittadini coordina le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico allo scopo di rendere omogeneo l'esercizio dei diritti di informazione ed accesso su tutto il territorio cittadino e promuove iniziative mirate, anche a livello decentrato, volte a favorire l'esercizio dei diritti di informazione e partecipazione da parte delle persone svantaggiate, emarginate o discriminate.

6. Il Comune cura l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina, con particolare riguardo:
a) al documento degli indirizzi generali di governo e al rapporto sullo stato della città;
b) ai bilanci preventivi e consuntivi nonché al conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato ove previsto dal regolamento di contabilità;
c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
d) alle valutazioni di impatto ambientale;
e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;
f) ai regolamenti;
g) alle iniziative relative ai rapporti tra la pubblica amministrazione e gli appartenenti alla comunità cittadina;
h) agli interventi comunali a favore delle persone portatrici di handicap.

7. Il Comune pubblica un "Bollettino" per informare gli appartenenti alla comunità cittadina, in particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale.

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.

 
Altri Articoli:
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Articolo 6 - Titolari dei Diritti di Partecipazione
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