Articolo 9 - Azione Popolare. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani
Statuto Comune di Roma
Capo II - Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti Civici
Articolo 9 - Azione Popolare
1. Ciascun cittadino elettore potrà far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza, le spese saranno sostenute dal Comune qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.