1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta Comunale e secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune. L'incarico è revocabile, previa deliberazione della Giunta Comunale, e la durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco. 2. L'ordinanza del Sindaco di nomina del Direttore Generale e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano i rapporti tra il Segretario Generale e il Direttore Generale, assicurando il rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli. 3. Il Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nell'ambito delle funzioni attribuitegli con l'ordinanza sindacale di nomina, sovrintende alla gestione degli uffici del Comune al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia e di efficienza e, in particolare, è responsabile della predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché della proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77/1995. 4. I dirigenti del Comune rispondono al Direttore Generale dell'esercizio delle funzioni loro assegnate. 5. Il Sindaco, su proposta del Direttore Generale e sentita la Giunta Comunale, può nominare un dirigente con funzioni di Vice Direttore Generale. |