1. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio Comunale. L'incarico ha la stessa durata di quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario Generale continua, comunque, ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale. L'incarico è revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazioni dei doveri d'ufficio. 2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario Generale, inoltre: a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quanto altrimenti disciplinato in caso di nomina del Direttore Generale; b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale, ne cura la verbalizzazione e provvede agli atti di pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate; c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. 3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di nomina, fra i dirigenti di ruolo preposti agli uffici sovraordinati - con anzianità non inferiore a cinque anni - di un Vice Segretario Generale per coadiuvare il Segretario Generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. |