Comuni Italiani Articolo 31 - Organizzazione degli Uffici e Servizi. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo V - Amministrazione Comunale
Articolo 31 - Organizzazione degli Uffici e Servizi
1. L'articolazione della struttura comunale è definita dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio Comunale.

2. La dotazione organica è determinata per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di flessibilità del lavoro e di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'Amministrazione.

3. I compiti sono attribuiti agli uffici in via esclusiva. Quando più compiti siano connessi, possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici con scopi determinati.

4. Gli incarichi di direzione sono conferiti, secondo le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, a dirigenti provenienti, di regola, dalle carriere comunali, in relazione al merito, alla professionalità ed all'esperienza. Tutti gli incarichi di direzione sono conferiti a tempo determinato e la loro durata non può eccedere il mandato del Sindaco. Essi possono essere revocati anticipatamente nei casi previsti dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

5. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Amministrazione comunale può stipulare contratti a tempo determinato per l'assunzione di dirigenti o dipendenti in possesso di alta specializzazione ovvero, con convenzioni a termine, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il perseguimento di obiettivi determinati.

6. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli amministratori per coadiuvarli nell'esercizio delle funzioni loro attribuite. Gli uffici sono costituiti da dipendenti comunali ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

 
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