1. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso conferiti, provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione e alla gestione del personale, nei limiti della propria capacità di bilancio. Assicura, altresì, l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle funzioni esercitate dai gestori dei servizi locali. 2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, improntato a criteri di funzionalità e orientato a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, è ispirato ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità. 3. Gli uffici comunali sono articolati secondo aree funzionali ed in strutture di coordinamento sovraordinate. 4. Nell'ambito dell'unità del Comune, l'organizzazione degli uffici dei Municipi è oggetto di specifica disciplina, idonea a garantire l'autonomo ed efficace esercizio delle funzioni ad esse attribuite. (1) 5. L'Amministrazione Comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione delle dipendenti e dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane. 6. L'Amministrazione Comunale favorisce e tutela forme di previdenza ed assistenza in favore dei dipendenti comunali, svolte da associazioni costituite per tali finalità e riconosciute dall'Amministrazione stessa. (1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001. |