1. Il Consiglio del Municipio esercita, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale. (1) 2. Il Presidente del Municipio, un Assessore o un Consigliere delegato dal Presidente, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti con gli stessi diritti riconosciuti ai Consiglieri Aggiunti dall'art. 20, commi 2 e 3, ferma restando l'incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale di Roma. (2) 3. Il Consiglio del Municipio può rivolgere interrogazioni ed interpellanze al Sindaco. Il Sindaco è tenuto a rispondere entro sessanta giorni. (1) 4. (3) 5. Il regolamento del decentramento amministrativo indica gli atti del Comune per i quali è previsto il parere dei Consigli dei Municipi. Il parere è inserito nel testo della deliberazione comunale. In nessun caso il termine assegnato per l'espressione del parere può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della proposta. (2) 6. Al fine di consentire l'informazione e la presentazione di osservazioni o proposte, i progetti di atti di cui all'art. 32, secondo comma, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tempestivamente trasmessi ai Consigli dei Municipi interessati, con le modalità previste dal regolamento del decentramento amministrativo. (1) (1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001. (2) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 gennaio 2004. (3) Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26 gennaio 2004. |