1. Presso ogni Municipio è eletto un Consigliere Aggiunto, in rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), residenti o aventi domicilio nel territorio del Municipio. (2) 2. Il Consigliere Aggiunto del Municipio ha titolo a partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio del Municipio, con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.(2) 3. Le elezioni dei Consiglieri Aggiunti dei Municipi sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 20, comma 1; per l'esercizio del loro mandato, si applicano le norme previste dal regolamento adottato da ogni Consiglio del Municipio ai sensi dell'art. 27, comma 5. (2) (1) Rubrica modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001. (2) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001. |