Comuni Italiani Articolo 34 - Dirigenti. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo V - Amministrazione Comunale
Articolo 34 - Dirigenti
1. I dirigenti - in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi del Comune - sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.

2. I dirigenti perseguono gli obiettivi loro assegnati godendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali ad essi assegnate.

3. Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, la emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi politici.

4. I dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere.

5. Ai criteri generali di attribuzione delle competenze dirigenziali esposti ai commi precedenti può derogarsi soltanto espressamente e in forza di specifiche disposizioni legislative.

6. Sulle proposte di deliberazione, sottoposte ai competenti organi, che non siano meri atti di indirizzo, è espresso il parere di regolarità tecnica del dirigente dell'ufficio interessato. Qualora la proposta di deliberazione comporti implicazioni d'ordine contabile, è espresso il parere di regolarità contabile da parte del dirigente della Ragioneria Generale.

7. I provvedimenti dei dirigenti che comportino implicazioni d'ordine contabile sono esecutivi con l'apposizione del relativo visto di regolarità attestante, ove necessario, la copertura finanziaria da parte del dirigente della Ragioneria Generale.

8. I dirigenti svolgono incarichi di presidente di commissioni per l'espletamento di gare. Tali incarichi non possono essere conferiti ai dirigenti assegnati all'ufficio cui spettano i compiti di controllo sull'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della gara e ai direttori con funzioni di sovraordinazione nei confronti del predetto ufficio.

9. Ai dirigenti sono altresì conferiti gli incarichi di presidente di commissioni di concorso per il personale non dirigente. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definirà eventuali casi di incompatibilità.

10. Il regolamento per il sistema di valutazione dei dirigenti determina, nell'ambito del sistema di controllo interno, i criteri generali per la valutazione dei dirigenti nonché per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

11. I direttori preposti agli uffici sovraordinati costituiscono la Conferenza dei dirigenti, la quale svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

 
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