1. E' Consigliere Anziano il Consigliere che, nelle elezioni comunali, ha ottenuto la maggior cifra individuale - ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. 2. Il Consigliere Anziano presiede la seduta di insediamento del Consiglio Comunale fino alla elezione del Presidente. |