Comuni Italiani Articolo 18 - Presidenza del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo III - Organi del Comune
Articolo 18 - Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente. Il Presidente rappresenta l'Assemblea elettiva.

2. Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio; il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e singolarmente alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. Per l'assolvimento di tali funzioni, il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di presidenza composto dallo stesso Presidente del Consiglio Comunale, da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e da due Segretari.

4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, le medesime funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente. I Segretari coadiuvano la Presidenza per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

5. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari sono eletti, tra i Consiglieri Comunali, nella prima seduta del Consiglio ed ogniqualvolta se ne verifichi la vacanza.

6. L'elezione del Presidente avviene senza discussione e con votazione segreta a mezzo schede; ciascun Consigliere può votare un solo nominativo. Risulta eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

7. Nella stessa seduta, successivamente, l'Assemblea elegge, con la procedura prevista al precedente comma, i due Vice Presidenti con un'unica votazione; ogni Consigliere può votare per un unico nominativo e risultano eletti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

8. Con la stessa procedura di cui al comma precedente si provvede alla nomina dei Segretari componenti l'ufficio di presidenza.

9. La sostituzione del Presidente con uno dei due Vice Presidenti avviene seguendo l'ordine di anzianità tra i due, intendendosi come più anziano quello che, nella votazione di cui al precedente comma 7, ha riportato il maggior numero di voti.

10. I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio Comunale.

 
Altri Articoli:
Articolo 19 - Consigliere Anziano
Articolo 17 - Consiglieri Comunali
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Roma
Provincia di Roma
Regione Lazio
Lista Siti su Roma

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Roma: Comune di Roviano Comune di Roiate Lista