Comuni Italiani Articolo 17 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo III - Organi del Comune
Articolo 17 - Consiglieri Comunali
1. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali rappresentano la comunità locale.

2. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare.

3. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. Il regolamento del Consiglio Comunale determina le garanzie per il loro tempestivo svolgimento.

4. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali hanno il diritto di essere tempestivamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio e della commissione di cui facciano parte.

5. Nell'esercizio del loro mandato le Consigliere e i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli uffici del Comune nonché da enti, istituzioni e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.

6. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali, pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati presso l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale e sono liberamente consultabili da chiunque.

7. Il Comune assicura alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

8. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali percepiscono, secondo quanto previsto dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari regolarmente costituite. A richiesta dell'interessato, e sempre che ciò non comporti per l'Amministrazione maggiori oneri finanziari, si fa luogo alla trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. La misura del gettone di presenza e della indennità è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale, che disciplina altresì la misura delle detrazioni dall'indennità in caso di non giustificata assenza alle sedute degli organi collegiali.

9. La mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio Comunale, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la procedura volta a garantire il diritto delle Consigliere e dei Consiglieri a far valere le proprie cause giustificative attraverso idoneo contraddittorio. Il Consiglio si pronuncia in merito con apposita deliberazione.

10. Il Comune assicura le Consigliere e i Consiglieri Comunali per tutti i rischi conseguenti al libero espletamento del mandato.

 
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