Comuni Italiani Articolo 16 - Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo III - Organi del Comune
Articolo 16 - Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. La sede del Consiglio Comunale è l'aula di Giulio Cesare nel Palazzo Senatorio di Roma.

3. Il Consiglio Comunale, anche attraverso le Commissioni Consiliari, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con le modalità e la periodicità definite dal regolamento del Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà ad esso conferite dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Consiglio Comunale formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso i soggetti gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.

5. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di iniziativa previste dallo Statuto della Regione Lazio e favorisce la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e dei Municipi all'esercizio delle funzioni regionali (1).

6. Il Consiglio Comunale può disporre, anche avvalendosi di altre autorità indipendenti, lo svolgimento di indagini amministrative su questioni di interesse locale.

7. I rapporti tra il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari Permanenti sono definiti e disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

8. Il regolamento disciplina:
a) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;
b) il procedimento per il tempestivo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dalle Consigliere e dai Consiglieri Comunali;
c) il procedimento per le nomine di competenza consiliare, nonché per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed altri organismi gestori di servizi pubblici;
d) l'organizzazione di apposite sessioni consiliari dedicate, tra l'altro, alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico e alle attività culturali;
e) lo svolgimento di una apposita sessione consiliare per l'esame annuale dell'attività degli istituti di partecipazione;
f) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli enti, delle istituzioni e di altri organismi gestori di servizi pubblici locali, anche avvalendosi di autorità indipendenti.

9. Il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione del Collegio dei revisori dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dagli uffici comunali nonché su ogni aspetto dell'attività di vigilanza e controllo attribuita. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'audizione in Consiglio e/o nella competente Commissione Consiliare, del Collegio dei revisori dei conti quando sia stata avanzata richiesta motivata da un quinto dei Consiglieri assegnati.

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.

 
Altri Articoli:
Articolo 17 - Consiglieri Comunali
Articolo 15 - Amministratori Comunali
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