Comuni Italiani Articolo 15 - Amministratori Comunali. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo III - Organi del Comune
Articolo 15 - Amministratori Comunali
1. Gli Amministratori comunali, nell'esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento ad imparzialitą e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della separazione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi istituzionali e quelle di gestione proprie dei dirigenti.

2. Gli Amministratori comunali non prendono parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.

 
Altri Articoli:
Articolo 16 - Consiglio Comunale
Articolo 14 - Difensore Civico
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