1. Gli Amministratori comunali, nell'esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento ad imparzialitą e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della separazione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi istituzionali e quelle di gestione proprie dei dirigenti. 2. Gli Amministratori comunali non prendono parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado. |