1. Il Difensore Civico è garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale in quanto organo di tutela e difesa degli appartenenti alla comunità cittadina; è espressione della democrazia civica e municipale ed esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti nei casi previsti dalla legge. 2. Il Difensore Civico segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione Comunale nei confronti degli appartenenti alla comunità cittadina. 3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; ciascun Consigliere può votare un solo nominativo. Qualora, dopo tre votazioni, non sia stato raggiunto il suddetto quorum, risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Contestualmente risulterà eletto Vice Difensore Civico il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti dopo il candidato eletto Difensore Civico. 4. Il Difensore Civico e il Vice Difensore Civico restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Gli stessi operano in regime di proroga sino alla nomina del nuovo Difensore Civico e del Vice Difensore Civico e, comunque, decadono il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio Comunale. 5. Le candidature sono presentate dalle consulte di cui all'articolo 12 o da almeno mille cittadini elettori. Se dopo due votazioni consecutive non si consegue il quorum dei due terzi dei Consiglieri assegnati, diverse candidature possono essere presentate al Consiglio Comunale con proposte sottoscritte da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali. 6. Il Difensore Civico e il Vice Difensore Civico costituiscono l'Ufficio del Difensore Civico che si avvale di personale dipendente del Comune di Roma. 7. Il regolamento per l'istituzione del Difensore Civico determina i requisiti soggettivi per la designazione, le cause di incompatibilità e di cessazione dalla carica, in modo da assicurare che il Difensore Civico ed il Vice Difensore Civico siano scelti tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza. Lo stesso regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio dei poteri del Difensore Civico e dell'Ufficio del Difensore Civico e ne coordina l'azione con le disposizioni vigenti in materia di controlli sugli atti e sugli organi comunali. 8. Il Difensore Civico riferisce annualmente al Consiglio Comunale sui risultati della propria attività. 9. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge. 10. Il Difensore Civico, se richiesto dall'interessato, è tenuto al riserbo sugli atti non aventi carattere amministrativo di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli. 11. Il Sindaco, anche su richiesta del Difensore Civico, può proporre a pubbliche amministrazioni statali o regionali, o ad enti o aziende pubbliche che abbiano gli uffici nel territorio comunale, la stipula di convenzioni per consentire al Difensore Civico di esercitare le proprie competenze nei loro confronti. Il Difensore Civico armonizza la propria attività con il Difensore Civico della Regione Lazio e con il Difensore Civico della Provincia di Roma, anche al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi degli appartenenti alla comunità cittadina nell'ambito delle Aziende Sanitarie Locali. |