1. I Consiglieri Aggiunti sono eletti, nel numero di quattro, in rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lettera c). Le elezioni, disciplinate da apposito regolamento, avvengono, di norma, in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. 2. I Consiglieri Aggiunti hanno titolo a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Partecipano ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti, ivi compresa - ove ricorra la fattispecie - quella delle Elette, senza diritto di voto. 3. Le disposizioni di cui all'art. 17 si estendono ai Consiglieri Aggiunti, con esclusione di quanto previsto al comma 6. |