1. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, rispetta la distinzione tra l'attività di governo e di indirizzo politico - amministrativo e di controllo, spettante agli organi rappresentativi, e l'attività di gestione tecnico -amministrativa, di competenza dell'apparato amministrativo; individua regole generali che consentano un'obiettiva e trasparente gestione amministrativa da parte degli uffici comunali. 2. Il Comune disciplina l'ordinamento dei propri uffici e del personale secondo criteri di trasparenza, efficienza, economicità e responsabilità, avvalendosi di norma del personale dell'ente e, ove necessario, di eventuali competenze esterne, nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento e nel rispetto delle norme contrattuali. |