Comuni Italiani Art. 7 - Servizi alla Persona e alla Comunità. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo I - Disposizioni Fondamentali
Art. 7 - Servizi alla Persona e alla Comunità
1. Il Comune eroga servizi alla persona e alla comunità garantendone il godimento, senza distinzione alcuna, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, per un efficace ed efficiente sistema di sicurezza sociale. Riserva particolare attenzione alla tutela della salute, ai bisogni dei soggetti più deboli, al problema dell'abitazione, dei trasporti, dell'organizzazione scolastica, culturale, sportiva e ricreativa. Riserva altresì attenzione al diritto all'informazione ed allo studio promuovendo, attraverso le biblioteche, gli archivi, i musei ed ogni altra istituzione culturale, momenti di incontro per tutta la cittadinanza.

2. Il Comune, nella gestione dei servizi, stabilisce regole a garanzia della massima pubblicità e trasparenza delle scelte operate, commisurando il costo dei servizi alla loro qualità.

 
Altri Articoli:
Art. 8 - Sede, Stemma, Gonfalone
Art. 6 - Organizzazione
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