1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo le norme di legge e nel rispetto degli incarichi attribuiti dal Sindaco. Sono ad essi assegnati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con i provvedimenti di pianificazione delle attività e con gli atti d'indirizzo adottati dal Sindaco e dall'organo esecutivo. 2. Ai sensi del comma 1, compete ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riservi agli organi di governo dell'Ente, nonché la gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi assumono, nel rispetto della legge, dei regolamenti e della contrattazione collettiva e nell'ambito degli atti di organizzazione e di pianificazione delle attività adottati dagli organi di governo, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e le misure di gestione dei rapporti di lavoro, con le capacità e i poteri propri del datore di lavoro privato. |