1. Il Sindaco, con le modalità stabilite dalla legge ed in base ai criteri fissati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può nominare un Direttore Generale. Le funzioni, i compiti e la durata del mandato del Direttore Generale sono disciplinati dalla Legge. 2. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, il Sindaco disciplina i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale, nel rispetto dei distinti autonomi ruoli ad essi assegnati dalla legge e tenendo presente le caratteristiche strutturali ed organizzative dell'Ente. 3. Resta salva la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario Generale l'esercizio delle funzioni di Direttore Generale. |