1. Il regolamento prevede la delega alle circoscrizioni di funzioni deliberative nelle materie attinenti: a) ai lavori pubblici di interesse circoscrizionale; b) all'uso ed alla gestione dei beni e delle strutture comunali destinate alla circoscrizione; c) alla gestione di altri servizi, non ricompresi nell'articolo 94, comma 1, lettera a), qualora se ne ravvisi l'opportunità.2. Le deleghe di cui al comma 1 sono conferite con deliberazione degli organi comunali in base a programmi di massima, nei quali sono fissati gli indirizzi di intervento, l'entità delle risorse a disposizione, le procedure per il controllo e l'intervento sostitutivo in caso di inadempienza. 3. Il sindaco può delegare al presidente di circoscrizione lo svolgimento di funzioni proprie attinenti alla competenza o all'ambito territoriale della circoscrizione. 4. Previa comunicazione al prefetto, il sindaco può delegare al presidente di circoscrizione l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo sulle seguenti materie: a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; celebrazione di matrimoni; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; c) svolgimento dei compiti affidati al sindaco in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico. |