1. Nell'ambito delle competenze loro conferite e nel rispetto degli indirizzi deliberati dagli organi comunali, le circoscrizioni sono dotate di ampia autonomia gestionale. 2. Gli organi comunali, sentita la conferenza dei presidenti di cui all'articolo 97, definiscono in sede di bilancio di previsione l'ammontare delle risorse da destinare alle circoscrizioni nella misura necessaria al loro funzionamento ed in rapporto alle competenze loro attribuite, all'entità dei servizi di base di competenza delle circoscrizioni, alla dimensione territoriale e demografica delle medesime. |