1. Sono attribuite alle circoscrizioni le seguenti funzioni: a) la gestione dei servizi comunali di base che, per la necessità di più frequente o immediata fruibilità da parte della popolazione, richiedono un decentramento nel territorio. Tali servizi, afferenti ai settori culturale, scolastico, sociale e del tempo libero, sono specificamente indicati nel regolamento e demandati alla competenza delle circoscrizioni nel quadro degli indirizzi impartiti dagli organi comunali; b) la partecipazione, nelle forme previste dalla rispettiva normativa, agli organi di amministrazione delle istituzioni a cui il Comune affidi l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a); c) la vigilanza e la formulazione di proposte agli organi comunali in ordine al funzionamento degli uffici decentrati, alla gestione dei servizi operanti in ambito locale e a qualsiasi argomento di interesse circoscrizionale; d) l'espressione di pareri preventivi sulle materie di competenza degli organi comunali. Il regolamento stabilisce le materie sulle quali l'espressione del parere è resa obbligatoria; e) la proposta di referendum popolari a livello comunale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); f) l'indizione dei referendum popolari a livello circoscrizionale, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a); g) la richiesta di convocazione del consiglio comunale e relativo inserimento di determinati argomenti all'ordine del giorno, di cui all'articolo 50, comma 2; h) la collaborazione con gli organismi territoriali dell'Unità Sanitaria Locale. |