1. La carica di vice sindaco è attribuita dal sindaco ad un componente della giunta, secondo le modalità stabilite dagli articoli 60 e 61. 2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge. 3. Il vice sindaco svolge le funzioni del sindaco, fino alla proclamazione del nuovo sindaco, in caso di decadenza della giunta e scioglimento del consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco. 4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vice sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'assessore anziano. |